Qual è la corretta percentuale di IVA per le forniture di energia elettrica e gas naturale della tua azienda?

In merito al corretto trattamento dell’IVA in ambito aziendale c’è grossa confusione ed allo stesso tempo differenza tra le due commodity:

  • energia elettrica
  • gas naturale

Innanzitutto va detto che la più importante distinzione va fatta in funzione di quanta parte del fatturato è fatto fuori dalla Comunità Europea.

Se esso è prevalentemente fatto fuori da tale zona si parla di un cosiddetto “esportatore abituale” che, come tale, ha diritto all’IVA a zero.

Esatto: 0%. E non solo sulle fatture di energia elettrica e gas ma su tutte le fatture passive. Ovviamente per godere di questo diritto si deve utilizzare un apposito modulo o dichiarazione attestante tale diritto.

Qualora non rientraste in questa casistica si scende nel dettaglio in funzione della commodity.

Infatti, per l’energia elettrica si ha IVA ridotta per:

  • una impresa manifatturiera, così come previsto dall’ art. 1, comma 4, lettera a) del D.L. n. 853 del 19/12/1984, convertito in Legge n. 17 del 17/02/1985. Riduzione al 10%
  • una impresa agricola di cui al numero 103 della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72. Riduzione al 10%
  • utilizzo domestico, relativo al fabbisogno strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella tipologia (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n.82/E), condomini, Riduzione al 10%. Attenzione: in questo caso l’IVA per l’energia elettrica usata nelle parti comuni NON è agevolata.
  • acquisti di energia elettrica effettuati in sospensione d’imposta (c.d. esportatore abituale) ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) del D.P.R. 633/72 e successive modifiche. Qui è necessaria anche la dichiarazione ‘intento di cui all’art. 1 lettera c) del D.L. n. 746 del 29/12/1983 convertito in Legge n. 17 del 27/02/1984. Riduzione allo 0%
  • l’energia elettrica è acquistata senza l’assoggettamento diretto ai tributi sul consumo a seguito del rilascio da parte del competente Ufficio Tecnico di Finanza o Ufficio delle Dogane della licenza fiscale di esercizio. Riduzione allo 0%

Invece per il gas naturale la situazione è diversa.

Infatti la riduzione del 10 % si applica in caso di:

  • impresa estrattiva e manifatturiera, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, e nella classificazione ATECO  2007 – sezione C;
  • impresa agricola
  • utilizzo del gas per la produzione di energia elettrica
  • utilizzo del gas per la produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione)

Qui abbiamo riportato in sintesi i macro-requisiti. E’ ovvio che va esaminato per le imprese il codice ATECO, e come è necessario per tutte le norme italiane, è resa necessaria l’interpretazione del senso della norma per i casi ove l’utilizzo dell’energia sia non immediatamente facilmente distinguibile come per esempio negli usi promiscui o negli usi da parte di aziende con particolarità statutarie.

Se avete dei dubbi, Bros Consulenza può aiutarvi a definire la situazione. Per esperienza, capita molto spesso di descrivere ai nostri clienti situazioni reali e ben più vantaggiose rispetto a quelle paventate, come nel caso della C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l.

¡Hasta la proxima!