Possibilita’ di rimborso dell’addizionale provinciale accisa gravante sull’energia elettrica versata negli anni 2010-2011

Le fatture di energia elettrica, si sa, riportano oltre a costo della materia prima anche quello relativo al Trasporto dell’energia e agli oneri di sistema ed alle imposte.

Le imposte presenti sono: iva, accise (che è un’imposta di consumo legata alla destinazione d’uso) e le addizionali (come quella regionale nel caso del gas naturale).

Negli anni 2010 e 2011 nelle fatture è stata applicata l’addizionale provinciale accisa sull’energia elettrica. Tale addizionale è stata abrogata poi nel 2012.
A fine anno 2019 la Corte di Cassazione, con due sentenze ravvicinate di Ottobre (n. 27900/2019 e n.27101/2019), ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive come l’applicazione dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, perché ritenute incompatibili con la normativa comunitaria (abolite nel 2012 proprio per questa ragione) e ha confermato il diritto degli utenti finali di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.

Le due sentenze permettono di ricevere un supporto normativo al fine di ottenere il rimborso di quanto versato indebitamente nel corso del 2010 e 2011 (biennio nel quale venivano applicate tali addizionali ai consumatori finali).

Per ottenerlo è necessario eseguire una pratica articolata con istanza di rimborso indirizzata al fornitore del tempo che è sostituto d’imposta.
Il termine di prescrizione per la richiesta è dieci anni.

L’addizionale dell’accisa è stata applicata il 31 dicembre 2011, sul prelievo di energia elettrica fino alla data della sua abrogazione.

L’aliquota pagata variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh.
Considerato ad esempio una piccola media azienda con consumo annuo di 1.000.000 KWh l’importo potenzialmente recuperabile sul biennio potrebbe arrivare fino a 22.800,00€.

Sarà quindi possibile richiedere il rimborso del mese di Gennaio 2010 entro Gennaio 2020 e così a “scalare” per i prossimi mesi.
Risulta quindi estremamente urgente procedere con il tentativo di recupero delle addizionali provinciali, per non perdere neanche un mese di rimborso.

Bros Consulenza srl può supportare le aziende in questa attività sia sotto il profilo stragiudiziale che sotto quello giudiziale.
Essendo un tentativo di recupero, come da metodo Bros, svolgeremo le pratiche a costo zero dietro pagamento da parte del Cliente di una “success fee” ovvero di una percentuale sul rimborso solo se effettivamente percepito.

Occorre ricordare infine, che le sentenze di Cassazione non fanno legge, ma valgono solo per il singolo caso preposto. Infatti, la cosa importante che viene sancita nella sentenza è che il richiedente del rimborso deve agire nei confronti del fornitore di energia e il fornitore potrà richiedere a sua volta il rimborso all’Agenzia delle Dogane una volta superati i 3 gradi di giudizio.

L’unica via per il fornitore – che resta un soggetto passante – di avere a sua volta la certezza del risarcimento, è quella di opporsi per vie legali all’azienda e fare ricorso fino alla Cassazione, la quale deve imporre al fornitore di rimborsare l’azienda e consentirgli poi di poter chiedere il risarcimento all’Agenzia delle Dogane.

È plausibile che l’effetto di questa procedura possa far collassare ulteriormente il nostro sistema giudiziario e che quindi sarà preso qualche provvedimento a livello legislativo.

Occorre quindi attivarsi il prima possibile per poter richiedere tale rimborso.