L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha aggiornato le tariffe di distribuzione, quelle di trasporto, e alcune componenti tariffarie aggiuntive a copertura degli oneri generali di sistema del gas naturale, con validità dal 1° Gennaio 2020.
L’ARERA inoltre ha introdotto una nuova struttura tariffaria e alcune nuove componenti per il periodo regolatorio 2020-2023.
TARIFFE DI TRASPORTO
Con Delibera 114/2019/R/GAS del 28 Marzo 2019 e con Delibera 201/R/GAS del 28 Maggio 2019, l’ARERA ha introdotto quanto segue:
– Per quanto concerne la componente contrattuale “TF” (Termine Fisso), una nuova struttura che vede un lieve abbassamento dei costi (ca il 3%);
– Per quanto concerne le componenti variabili della tariffa di trasporto, l’ARERA, prevede con Delibera 201/R/GAS del 28 Maggio 2019 e da Delibera 262/R/GAS del 25 Giugno 2019 la nascita di due componenti:
- CVu, valorizzata 0,38471 c€/smc, applicata ai quantitativi di gas prelevati dai clienti finali dalla rete nei punti di riconsegna e nei punti di interconnessione con i sistemi esteri. Questa nuova componente è introdotta a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, oltre che ai costi relativi al sistema di Emission Trading e a quelli relativi al servizio di bilanciamento orario del sistema.
- CRVfg, valorizzata a 0,1283 c€/smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, applicato anch’essa ai quantitativi di gas prelevati dai clienti finali dalla rete nei punti di riconsegna (www.arera.it/allegati/docs/19/114-19.pdf -www.arera.it/allegati/docs/19/201-19.pdf -www.arera.it/allegati/docs/19/262-19.pdf). Quest’ultima componente, in pratica, “scende alla riconsegna andando via dall’immissione” comportando la cessazione dell’analoga CVfg che veniva pagata al ReMi.
E’ stato inoltre aggiornato il valore della componente aggiuntive alla tariffa di trasporto UG3t, che dal 1° Gennaio 2020 passa da 0.0539 a 0.0270 c€/smc (è applicata ai soli clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto), come da Delibera 578/19/R/GAS del 27 Dicembre 2019 (www.arera.it/it/docs/19/578-19.htm).
TARIFFE DI DISTRIBUZIONE
Per i soli clienti allacciati alle reti di distribuzione locale, la Regolazione (“Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG)”) prevede che alcune componenti tariffarie della distribuzione siano aggiornate annualmente.
Con Delibera 571/2019/R/GAS del 27 Dicembre 2019 (https://www.arera.it/it/docs/19/571-19.html), sono state aggiornate per l’anno solare 2020 rispettivamente le tariffe di distribuzione τ1 e τ3.
L’AREA con le Delibere 572/R/GAS e 578/R/GAS del 27 Dicembre 2019 ha inoltre aggiornato alcuni valori relativi alle componenti aggiuntive alla tariffa di distribuzione.
In particolare, per i soli clienti allacciati alla rete di distribuzione:
– la UG1 fino a 200.000 mc passa da 0,3750 a 0,1695 €cent/Smc
– la UG1 oltre 200.000 mc passa da 0,1895 a 0,0856 €cent/Smc
– la RS fino a 200.000 mc passa da 0,1526 a 0,1186 €cent/Smc
– la RS oltre 200.000 mc passa da 0,0771 a 0,0600 €cent/Smc
– la UG3 passa da 0,3104 a 0,2564 €cent/Smc
(Nota: come di consueto a partire dal 1° Gennaio 2020, verrà azzerato il consumo annuale cumulato rilevante per l’applicazione “a scaglioni” delle tariffe di distribuzione).
CAPACITÀ GIORNALIERE
Dal prossimo Ottobre cambieranno inoltre le logiche dietro la capacità giornaliere: infatti il SII assegnerà delle capacità giornaliere ad ogni PdR sulla base dei consumi degli ultimi 12 mesi ed al Re.Mi. nessun operatore potrà più fare né ottimizzazioni di capacità sulla base della complementarietà dei profili né “regalare” cg in caso di posizione dominante al Re.Mi. (remunerata già dai clienti civili abbondantemente) a clienti industriali chiave.
Pertanto, dal prossimo 1mo Ottobre 2020 si sarà compiuto un altro passo verso il completamento della liberalizzazione che riequilibrerà le posizioni logistiche dei new comers (presenti con acquisti al Re.Mi.) rispetto a quella detenuta da operatori con un nutrito portafoglio di punti di riconsegna indiretti sotto alla cabina per via di questo calcolo cumulativo (ed in nessun caso più integrativo) sulle capacità necessarie a servire i PdR.
Gli shipper, si calcola, registreranno un minor introito di circa 0.3 €c/Smc.
Staremo a vedere comunque, nel breve, le regole che il codice di Rete per i Trasportatori ed Arera stabiliranno prima della fatidica data.