Hai un’impresa a forte consumo di energia elettrica? La CSEA annuncia l’apertura straordinaria del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’ammissione alle agevolazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019

Hai un’impresa a forte consumo di energia elettrica?

Dal 1° gennaio 2018  le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno possono accedere ad agevolazioni fiscali.

Ma, consumo a parte…

Quali sono gli altri requisiti d’accesso per la presentazione delle dichiarazioni nel portale CSEA per l’ammissione alle agevolazioni fiscali per gli anni 2017, 2018 e 2019?

Devono rientrare in uno dei seguenti casi:

  1. operano nei settori di attività economica riportati nell’allegato 3 Linee guida CE;
  2. operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, in relazione al VAL (valore aggiunto lordo) non inferiore al 20%;
  3. non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, negli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

 La stessa CSEA, con la circolare 1/2019, ha pubblicato le modalità e le tempistiche per la presentazione delle dichiarazioni 2017 -2019.

Per entrambe le dichiarazioni il periodo di presentazione va dal 18 marzo fino al 16 aprile. Tuttavia via è una differenza tra Dichiarazioni 2017 e 2018/19.

Vediamoli nello specifico.

DICHIARAZIONE 2017 (Vecchio schema ante riforma decreto 21 dicembre 2017);

I beneficiari sono le imprese che nell’anno solare 2017 abbiano avuto i seguenti requisiti:

  • Codici ATECO per le attività manifatturiere (codici da 10 al 33) o attività estrattive (codici 05 al 09);
  • Utilizzo, per lo svolgimento della propria attività di almeno 2,4 GWh/annui;
  • Rapporto IIE (Indice Intensità Elettro energetica) tra il costo dell’energia elettrica ed il fatturato sia uguale o superiore al 2%.

DICHIARAZIONE 2018 – 2019 (Nuovo schema post riforma decreto 21 dicembre 2017)

L’agevolazione consiste in una minore contribuzione, da parte dell’impresa a forte consumo di energia elettrica (“impresa energivora”), agli “oneri di sistema” e più in particolare della componente Asos.

Tale componente viene ridotta per le imprese energivore in modo differenziato e sulla base delle seguenti “classi di agevolazione”:

  • Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese energivore. Rientrano inoltre le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese energivore;
  • Classi VAL.x: imprese energivore che rientrano in uno dei casi a) oppure b), sopra descritti secondo le seguenti articolazioni:
    • Classe Val.1: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;
    • Classe VAL.2: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
    • Classe VAL.3: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
    • Classe VAL.4: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 50%;
  • Classi FAT.x: imprese energivore rientranti nel caso c) sopra descritto secondo la seguente articolazione:
    • Classe FAT.1: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore o uguale al 2% e minore o uguale al 10%;
    • Classe FAT.2: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore del 10% e minore o uguale al 15%;
    • Classe FAT.3: imprese con intensità elettrica su fatturato superiore al 15%.

Nella Delibera 28 dicembre 2017 923/2017/R/com e s.m.i. sono riportati i valori della componente Asos in base alla Classe di agevolazione.

La componente Asos, secondo la tabella 923-17 viene applicata in fattura con valori pari a zero ai consumi delle imprese rientranti in una classe VALx, mentre in quelle rientranti nella classe FAT.x la componente sarà agevolata.

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